Art. 58.
(Responsabilità degli enti).

      1. In materia di responsabilità degli enti, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere la responsabilità dell'ente per fatti di reato, recependo la disciplina prevista dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, con i seguenti adeguamenti:

          a) escludere la qualifica della responsabilità come «amministrativa»; escludere altresì la denominazione delle sanzioni come «amministrative»;

          b) chiarire che rispondono del reato tutti gli enti, società, associazioni anche non riconosciute, nonché gli enti pubblici in quanto esercitino attività economica e nei limiti della stessa, con esclusione di Stato, regioni, altri enti pubblici territoriali, autorità indipendenti ed enti di piccole dimensioni, salvo quelli aventi personalità giuridica;

          c) perfezionare l'adeguamento dei criteri di imputazione al principio di personalità, chiarendo, in particolare, che la persona giuridica risponde soltanto dei reati commessi nel suo interesse;

          d) stabilire che la responsabilità della persona giuridica si perfeziona solo se il reato sia stato reso possibile da una lacuna organizzativa ascrivibile alla stessa o dalla carenza di sorveglianza o controllo ovvero sia stato commesso su indicazione dei vertici organizzativi o gestionali della stessa;

          e) estendere il novero dei reati per i quali la persona giuridica deve rispondere se commessi nel suo interesse, in particolare includendovi i reati in materia di sicurezza del lavoro e ambientale;

          f) prevedere l'applicazione nella specifica materia delle disposizioni del codice penale, in quanto compatibili, provvedendo a ogni opportuno coordinamento, anche con riferimento a misure di attenuazione o di esclusione della sanzione in caso di condotte riparatorie.